venerdì 13 aprile 2018

DEONTOLOGIA FORMATIVA E NON SOLO...

Buongiorno a tutti,
È da un po’ che non mi dedico all'jnformazione e alla deontologia professionale e in occasione di un po’ di eventi accaduti negli ultimi tempi, direi che è giunto il momento di dare una rinfrescatina generale tra le varie leggi, regolamentazioni e ruoli delle varie figure.
Questo post, è rivolto principalmente a coloro che vogliono intraprendere il mestiere del massaggiatore/operatore del benessere, ma che non vengono dal settore sanitario o parasanitario, o dall’estetica.
Questa distinzione è importante e capiremo in questo articolo dove e come si collocano tali figure e quale deve essere il giusto iter formativo da seguire per poter essere regolamentati.
Ma andiamo per gradi:
Le figure sanitarie o parasanitaria quali infermieri, medici, fisioterapisti, massofisioterapisti ecc al fine di esercitare la loro professione, vengono iscritto in un albo professionale e sono soggetti a crediti ECM (educazione continua medico) per poter mantenere l' iscrizione all’albo.
Le estetiste seguono un corso triennale riconosciuto dalle varie regioni e rientrano nella categoria artigianato dato che utilizzano strumenti, prodotti e macchinari.
Il massaggiatore, o operatore del benessere che non viene ne dall’ estetica nel dal settore sanitario, rientra nella categoria del libero professionismo in quanto il lavoro di massaggiatore che non sia estetico o terapeutico ma di benessere, è considerata una libera professione. 
Proprio per questo motivo, si sono creati una serie di equivoci dei quali tutt'oggi ne paghiamo per certi aspetti, ancora le conseguenze e si rischia quindi di incappare in operatori del benessere improvvisati o provenienti da scuole non accreditate.
Prima di addentrarci nel discorso legge 4/2013 e degli ultimi sviluppi legati alla regolamentazione, è bene distinguere alcuni ruoli fondamentali che competono alle varie figure che posso rientrare nel discorso “massaggi”. 
*Il termine massaggio, si distingue in massaggio estetico, ciò quello svolto principalmente dalle estetiste e di orientamento occidentale come: massaggio circolatorio, drenante anticellulite, linfodrenante, decontratturante, connettivale, metodiche che vengono apprese durante il corso formativo nei 3 anni di scuola di estetica. 
*Il massaggio terapeutico, come le manualità svolte dal fisioterapista o meglio ancora se parliamo di massaggi, dal massofisioterapisti con il fine di riabilitare o migliorare una condizione traumatica che necessita di trattamento anche con strumenti (vedi tecar terapia, ionoforesi ecc ecc di competenza fisioterapica).
Il massaggio olistico, dove rientrano quelle che vengono definite arti intellettuali e che vengono praticare da operatori del benessere. E’ proprio qui che arriviamo al punto focale di questo post. Come detto prima, tali figure rientrano nella libera professione, di conseguenza non c è un albo professionale dove poter vedere chi è abilitato a praticare e chi no, quindi come si inquadra tale figura?
A tal proposito sono nate diverse federazioni ed associazioni di categoria che hanno strutturato corsi formativi dettando parametri deontologici, iter conformi e monte ore idonee e proporzionate alla preparazione, tali da poter dare ad un operatore in DBN (discipline bio naturali), la possibilità di poter lavorare in autonomia e competenza. Queste associazioni, hanno istituito dei registri privati, dove fanno iscrivere i propri allievi dopo superamento di un esame davanti una commissione nazionale e per dare forza alle federazioni e alle associazioni in collaborazione con il COLAP (comitato per le libere associazioni professionali), nel 2013, è uscita una legge, la 4/2013 (al quale convegno svoltosi su a Milano ero presente in prima fila), che ha il compito di tutelare tutte le associazioni e le federazioni e gli operatori che ne fanno parte, riconoscendo loro la libera professione e la qualità formativa e che grazie ai registri privati, è possibile per l'utenza accedervi per valutare la professionalità stessa di un operatore. 
Quando parlo di arti intellettuali, parlo di quelle metodiche che non rientrano ne nella tipologia di massaggio estetico ne di quello terapeutico (vedi paragrafo precedente*) ma lavorano sulla visione olistica (dal greco olos - totalita') del ricevente e sull’energetica. Alcuni esempi di arti intellettuali: Shiatsu, riflessologia plantare, Reiki, ayurvedico, cranio sacrale, pranoterapia, naturopatia, fiori di Bach, thai, seiki, ecc.
Veniamo al punto. Abbiamo identificato 3 figure differenti tra di loro (estetista, fisioterapista, operatore DBN), e che tutte e tre seguono degli iter formativi ben specificati (estetista scuola di estetica riconosciuta dalle regioni, fisioterapista laurea, operatore DBN scuole private riconosciute dalle federazioni e dalla legge 4/2013). 
Ora il problema nasce quando un soggetto estraneo a queste 3 figure, voglia avvicinarsi al mondo dei “massaggi” e si butta nella ricerca di corsi formativi con il rischio di perdersi nell'immenso mare delle offerte e proposte andando ancora più in confusione. Facciamo alcuni esempi:
La “casalinga” che vuole fare il corso di massaggio circolatorio, un tempo aveva la possibilità di frequentare il corso come esterna presso le scuole di estetica. Oggi grazie alla legge 4/2013, questo non è più possibile perché per apprendere le varie metodiche occidentali, sarebbe opportuno frequentare gli anni accademici della scuola di estetica dato che dietro un massaggio non ci sono solo manualità', ma anche studi teorici come l’anatomia e la fisiologia, la deontologia professionale ecc. Quindi come può fare?
 Sono nate diverse scuole di massaggio private che propongono tanti corsi differenti di massaggio e che rilasciano attestati spesso con dicitura corso conforme alla legge 4/2013 in realtà per essere conforme alla legge, la scuola che rilascia tale attestato deve essere riconosciuta ed appartenere essa stessa da un associazione di categoria perché la legge 4/2013 regolamenta le associazioni e le federazioni le quali presentano dei programmi didattici approvati e conformi. 
La realtà dei fatti, qualora non si rientrasse o si volesse escludere il discorso legge 4/2013, è la normativa che identifica tali professioni ancora come “libere professioni” e a tal proposito la legge dice:
(Paragrafo estratto da Shiatsu News)



 Quindi, la "casalinga" che ha fatto il corso di massaggio circolatorio presso una scuola X, con il suo attestato potrebbe comunque esercitare privatamente, il problema nasce in questo caso per due motivi: uno la qualità formativa e cioè in quante ore ha conseguito il diploma e quanto abbia appreso dal corso stesso, e il secondo, il contrasto con la figura estetica che dovrebbe essere l'unica in realtà riconosciuta a poter praticare tale massaggio, questo perché,? Perché si utilizzano oli e creme e l’uso di questi prodotti dovrebbero essere di competenza estetica anche per un discorso igienico sanitario, legato allo smaltimento e ai locali dove si presta il servizio.
L'unico mezzo che la casalinga può avere per dare più valore al suo attestato formativo, è ACCREDIA , un ente nato in Italia per rilasciare certificazioni UNI che sono certificati di qualità. ACCREDIA valuterà in tal caso il vostro percorso formativo e di conseguenza se rilasciare la certificazione UNI.
Vorrei invitare tutti gli utenti neofiti interessati a frequentare un corso di massaggio occidentale, ad informarsi bene dei requisiti prima di iscriversi e ricordo che non si diventa massaggiatori con un corso di uno o due giorni o peggio ancora con i video corsi (e gia’….purtroppo esistono anche quelli)  perché mancano davvero Delle basi fondamentali di approccio al ricevente… non fatevi illudere dall’idea del tutto e subito, perché per essere bravi massaggiatori, ci vuole tempo e sacrifici ma soprattutto passione. 
Ora, se parliamo di arti intellettuali che a differenza Delle estetiste e dei fisioterapisti sono libere professioni, la confusione ed il pericolo di incappare in operatori non qualificati, è ancora più alto. Dopo la legge, si sperava in un controllo un po’ più rigido da parte del CTS comitato tecnico scientifico, ma ad oggi ci sono ancora troppe realtà che ci marciano e si approfittano del discorso “libera professione”.
Tutt’ora si trovano corsi di tecniche olistiche presso le scuole di estetica perché per integrare le ore formative, soprattutto al terzo anno, inseriscono questi corsi come riflessologia plantare o ayurvedico. Ora il punto è che sia la riflessologia che l'ayurvedico presi come esempio, richiedono minimo 3 anni di formazione ognuno con un monte ore che non sia inferiore alle 500 a salire. 
Nelle scuole di estetica si apprendono in poche lezioni e purtroppo non viene spiegato loro che in realtà la formazione in tali discipline richiede ben altro anche perché come dicevamo dopo la legge 4/2013 il riferimento per le DBN sono le federazioni, ad esempio la FIRP per la riflessologia plantare.
Allora dov’è la differenza? Nella qualità… ad oggi purtroppo l'unica certezza che si può avere è la qualità formativa ed operativa di un “massaggiatore” che può far scattare il meccanismo della selezione naturale.
Le stesse estetiste come gli stessi fisioterapisti, al fine di poter operare  nel settore DBN, devono frequentare corsi (spesso pluriennali) proposti dalle federazioni ed associazioni riconosciute dalla legge 4/2013, solo così si può rientrare in un discorso di inquadramento di figure professionali ed invece ci ritroviamo ancora oggi con operatori (shiatsuka o riflessologi, faccio il mio esempio) che hanno anni di studio e praticantato alle spalle e operatori che praticano shiatsu e riflessologia con un corso base di 2 – 4 weekend posti sullo stesso piano.
Quindi il punto fermo rimane la qualità della formazione, ma questa stessa qualità dovrebbe nascere dalla tutela e dall’applicazione della legge che dovrebbe essere un po’ più presa sul serio e non messa lì alla mercé di tutti. 
Vorrei chiudere questo post con una frase (provocatoria ma reale) e vorrei ringraziare chi ancora crede e fa sacrifici per dare onore e dignità ad un lavoro meraviglioso come questo!



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